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I nuovi profili professionali di comunicazione e informazione nel contratto Enti locali

Un altro importante passo avanti sulla strada di una nuova comunicazione pubblica con profili professionali dedicati e una migliore organizzazione. Dopo l’articolo 95 nel contratto statali, il 59 per la scuola, arriva il 18 bis nel nuovo contratto Enti locali. Un articolo dedicato all’Istituzione di nuovi profili per le attività di comunicazione e informazione. Grazie ai tanti professionisti e all’ampia comunità della nostra associazione che ogni giorno stanno dando un grande contributo per raggiungere risultati importanti.

Il testo integrale dell’articolo 18 bis:

Art. 18-bis
Istituzione nuovi profili per le attività di comunicazione e informazione

1. Nel quadro dei processi di innovazione del lavoro pubblico, al fine di
valorizzare e migliorare le attività di informazione e di comunicazione svolte
dalle pubbliche amministrazioni, sono previsti distinti specifici professionali
idonei a garantire l’ottimale attuazione dei compiti e funzioni connesse alle
suddette attività.
2. Nella prospettiva di assicurare il completo presidio dei processi lavorativi
comunque riconducibili ai suddetti settori dell’informazione e della
comunicazione, i profili professionali di cui al comma 1, saranno collocati nelle
24 categorie del vigente sistema di classificazione del personale, secondo le
declaratorie ed i relativi requisiti culturali e professionali di cui all’allegato A del
CCNL del 31.3.1999, in relazione alla complessità dei compiti, nonché al livello
di autonomia, responsabilità e competenza professionale, agli stessi (connessi)
richiesti.
3. Nell’ottica di garantire la coerenza delle prestazioni lavorative con i modelli
organizzativi degli enti, questi ultimi individueranno, anche per ciascuno dei
settori suindicati e tenuto conto dei rispettivi fabbisogni, “profili professionali”,
che definiscano la tipologia della prestazione lavorativa, le specifiche competenze
richieste, nonché i requisiti culturali e professionali necessari per l’espletamento
delle relative attività, tenendo conto anche della normativa di settore.
4. Pertanto, tenuto conto del sistema di classificazione del personale di cui al
CCNL del 31.3.1999, il comma 5 definisce i “contenuti professionali di base”
delle attività di informazione e di comunicazione, in relazione ai quali gli enti
procederanno alla definizione dei profili di cui al comma 1.
5. In linea con quanto previsto nei precedenti commi, i suddetti contenuti
professionali di base sono così articolati e definiti:

a) Settore Comunicazione

Categoria D
Gestione e coordinamento dei processi di comunicazione esterna ed interna in
relazione ai fabbisogni dell’utenza ed agli obiettivi dell’amministrazione,
definizione di procedure interne per la comunicazione istituzionale, gestione degli
eventi istituzionali, raccordo dei processi di gestione dei siti internet, nonché delle
comunicazioni digitali WEB e social, anche nell’ottica dell’attuazione delle
disposizioni di materia di trasparenza e della comunicazione esterna dei servizi
erogati dall’Amministrazione e del loro funzionamento.
Profili di riferimento: specialista della comunicazione istituzionale.

b) Settore Informazione

Categoria D
Gestione e coordinamento dei processi di informazione sviluppati in stretta
connessione con gli obiettivi istituzionali dell’Amministrazione; promozione e
cura dei collegamenti con gli organi di informazione; individuazione e/o
implementazione di soluzioni innovative e di strumenti che possano garantire la
costante e aggiornata informazione sull’attività istituzionale
dell’amministrazione; gestione degli eventi stampa, dell’accesso civico e delle
consultazioni pubbliche.
Profili di riferimento: specialista nei rapporti con i media, giornalista pubblico.

6. In relazione ai propri fabbisogni, le amministrazioni potranno definire altresì
profili per la categoria C, tenendo conto delle declaratorie previste per tale
categoria

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